Raccolta differenziata in condominio: chi decide il posizionamento dei cassonetti?
La gestione della raccolta differenziata rappresenta spesso un punto di frizione nella vita condominiale.
Tra le questioni più frequenti che condòmini e amministratori si trovano a dover affrontare vi è quella del posizionamento dei cassonetti all'interno delle aree comuni.
Spesso ci si chiede: è necessaria una delibera assembleare? Quali maggioranze sono richieste? E cosa accade se il posizionamento lede il decoro o la fruibilità degli spazi?
Il quadro normativo
Preliminarmente si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., le aree destinate al transito o al deposito di materiali sono, di norma, parti comuni dell'edificio e che il diritto di ciascun condòmino di fare uso delle suddette parti comuni è sancito dall'art. 1118 c.c., con il limite fondamentale di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti/condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ebbene, il posizionamento dei cassonetti non costituisce, di regola, una "innovazione" in senso tecnico (ossia ai sensi dell'art. 1120 c.c. quelle modifiche che migliorano l'uso o il rendimento della cosa comune), ma rientra nelle decisioni relative all'uso e alla gestione delle parti comuni (art. 1135 c.c. che disciplina i poteri dell'assemblea dei condòmini).
Tuttavia, così come rammentato anche recentemente da una recente sentenza del Tribunale di Latina (n. 1025/2025) ha chiarito che tale potere assembleare non è assoluto; infatti la sentenza in questione ha stabilito che sono annullabili per eccesso di potere le delibere assembleari che dispongono il posizionamento dei cassonetti della raccolta differenziata sotto la finestra di un condomino, violando il suo diritto alla proprietà e alla salubrità.
Quando la delibera è illegittima
La delibera è illegittima se:
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Lede il diritto di proprietà: ad esempio, collocando i cassonetti in prossimità di finestre o accessi privati, causando esalazioni moleste e limitando il godimento dell'immobile. In tali casi, i giudici applicano analogicamente il principio delle distanze (art. 889 c.c.) per valutare l'impatto ambientale;
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Esistono soluzioni alternative: l'assemblea non può sacrificare ingiustificatamente l'interesse del singolo condòmino se esistono alternative tecniche percorribili (es. utilizzo di locali tecnici sanificati), pena, come sopra già ricordato, l'annullamento della delibera per eccesso di potere.
Quando la scelta è legittima
La giurisprudenza riconosce la validità delle delibere quando la scelta è dettata da esigenze che siano oggettive e documentate.
In merito si può fare menzione della sentenza n. 1184/2023 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con la quale è stata confermata la legittimità di una delibera che collocava i cassonetti in prossimità del cancello condominiale, basandosi sui seguenti criteri:
- Sicurezza: l'impossibilità per i mezzi di raccolta di circolare all'interno del condominio senza rischi per l'incolumità (specialmente dei bambini);
- Fattori ambientali: la necessità di proteggere i contenitori da eventi atmosferici (mareggiate, vento forte) che in passato avevano causato danni;
- Conformità alle ordinanze sindacali: la collocazione risultava l'unica compatibile con le prescrizioni del gestore del servizio e del Comune;
- Mitigazione del danno: la prova di un servizio di pulizia e igienizzazione costante dei contenitori ha escluso la sussistenza di molestie olfattive, rendendo la delibera valida.
Conclusioni e buone pratiche
In conclusione, la gestione dei rifiuti in condominio richiede un delicato equilibrio.
L'amministratore e l'assemblea devono:
- Valutare le alternative: prima di deliberare, è opportuno verificare se esistano soluzioni che non ledano i diritti dei singoli;
- Documentare le scelte: motivare la delibera con ragioni tecniche, di sicurezza o di conformità alle ordinanze comunali è fondamentale per resistere a eventuali impugnazioni;
- Garantire l'igiene: la pulizia costante dei contenitori è un elemento determinante per evitare che la collocazione diventi fonte di contenzioso.
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